Art. 14.

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n.   354, è inserito il seguente:

      «Art 13-bis. - (Piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica). - 1. All'inizio dell'esecuzione della pena detentiva, per i detenuti infermi di mente viene elaborato un apposito piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica, a cui viene data attuazione nel corso dell'esecuzione, finché occorra.
      2. I servizi psichiatrici territoriali del luogo in cui viene eseguita la pena sono tenuti a prestare ai detenuti infermi di mente l'assistenza medico-psichiatrica di cui abbisognano.
      3. In conformità con le norme sul servizio sanitario il detenuto infermo di mente, sotto il controllo del giudice di sorveglianza e in accordo con questo, sceglie il medico dell'azienda sanitaria locale cui affidare la cura della sua salute psichica. Il detenuto può chiedere l'assistenza anche di un medico di fiducia. In tal caso le cure vengono concordate tra i due medici.
      4. Il medico dell'azienda sanitaria locale, dopo avere compiuto sul detenuto gli accertamenti medici necessari, elabora il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica che, in conformità con i prìncipi sanciti in materia di assistenza psichiatrica dalla legge 23 dicembre 1978, n.   833, e successive modificazioni, ritiene maggiormente idoneo alla cura e alla riabilitazione del malato. Il piano è redatto per iscritto ed è corredato da una relazione esplicativa scritta e motivata.

 

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      5. Il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica viene sottoposto al controllo del giudice di sorveglianza. Questi, dopo aver ottenuto il consenso del detenuto, dichiara il piano esecutivo e prende, ove occorra, i provvedimenti che ne rendano possibile l'attuazione.
      6. In accordo con il giudice di sorveglianza e con il detenuto, il medico dell'azienda sanitaria locale che ha redatto il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica provvede a darvi attuazione per la parte medica, segue il detenuto quale suo paziente e controlla l'evoluzione della terapia. Periodicamente, in ogni caso per periodi di tempo non superiori a tre mesi, riferisce al giudice di sorveglianza. Con relazione scritta espone la valutazione clinica sull'andamento delle cure prestate e ove occorra propone, motivandole, modifiche e integrazioni al piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica.
      7. È obbligo degli organi penitenziari provvedere affinché per ogni infermo di mente sottoposto a esecuzione di pena detentiva sia elaborato un adeguato piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica a tutela della sua salute psichica e a scopo riabilitativo; è diritto di ogni detenuto infermo di mente ottenere l'elaborazione e l'attuazione di tale piano in conformità con le esigenze della propria salute psichica.
      8. Il trattamento penitenziario di cui all'articolo 13 viene attuato, nei confronti dei detenuti infermi di mente, tenute in debito conto le esigenze della terapia medico-psichiatrica».